Il radon è la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia per i lavoratori che per la popolazione.

È quindi importante conoscere gli aggiornamenti della normativa relativa alla protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro.

 

Gli obblighi dell’esercente

L’esercente è “una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni”.

In base al decreto legislativo 101/2020, l’esercente è “tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi decorrenti:

  1. dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d) (luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali)”;
  2. dalla pubblicazione nella GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) “dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), o dall’inizio dell’attività, se questo è successivo (identificazione aree prioritarie);
  3. dalla pubblicazione nella GURI del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c) o dall’inizio dell’attività, se questo è successivo (specifiche tipologie di luoghi di lavoro)
  4. dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e  c)”.

 

Concentrazione media e livelli di riferimento

Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimentol’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’art. 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Inoltre l’esercente “ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico”.

L’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto in interventi di risanamento, come ASA Servizi Srl, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Queste misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione.

L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.

E se, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di attività di radon risultasse maggiore del livello di riferimento, l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione.

Nel caso in cui le dosi media annue fossero maggioro di 6 mSv, l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori finché ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon media annua al di sotto del livello di riferimento. L’esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni.

Si segnala infine che l’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria “avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155 del decreto”.

 

ASA Servizi Srl si offre come consulente per i servizi di rilevazione, documentazione tecnica e interventi di risanamento.

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