Regione Lombardia ha pubblicato in data 28 Giugno 2023 sul BURL SO nr. 26 la prima identificazione delle aree prioritarie ex Decreto 101.

Sono classificate in area prioritaria le zone nelle quali la stima della percentuale di edifici esistenti che supera il livello di 300 Bq/m3 sono pari o superiori al 15%. La percentuale degli edifici è determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra (art. 11, comma 3 del D.Lgs. 101/2020).

La loro individuazione ha lo scopo di definire priorità d’intervento nelle strategie di gestione del problema radon, sia in termini di misurazione che di attuazione di interventi di prevenzione.

 

Il radon è un inquinante di origine naturale presente nell’ambiente in cui viviamo e che negli ambienti chiusi può raggiungere livelli particolarmente elevati.

L’esposizione al radon è correlata all’insorgenza di patologie tumorali (cancro al polmone): maggiore è l’esposizione, maggiore è il rischio.

È quindi importante conoscere gli aggiornamenti della normativa relativa alla protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro.

 

È stata quindi pubblicata una mappa nella quale sono evidenziati i primi comuni Lombardi classificati in area prioritaria ex D. Lgs. 101/2020 s.m.i.

 

Regione Lombardia, comuni in area prioritaria

 

Nei Comuni identificati come area prioritaria dovrà essere attuato quanto previsto dal Decreto, sia per i luoghi di lavoro (artt. 16 e 17) che per le abitazioni (art. 19).

In particolare:

  • Luoghi di lavoro: l’esercente provvede, nei luoghi di lavoro situati in locali semi-sotterranei o situati al piano terra, ad effettuare la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’elenco dei comuni in area prioritaria. Le misurazioni devono essere effettuate avvalendosi di servizi di dosimetria riconosciuti ai sensi dell’art. 155 del Decreto ovvero avvalendosi di organismi idoneamente attrezzati, vale a dire di servizi che soddisfino i requisiti minimi indicati nell’allegato II del Decreto.

L’esito delle misurazioni deve essere attestato, valutato e gestito nel rispetto di quanto stabilito negli artt. 17 e 18 del Decreto cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

 

  • Abitazioni: la Regione promuove, nelle aree prioritarie, campagne e azioni per incentivare i proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della concentrazione di radon avvalendosi dei servizi di cui all’art. 155, o intraprendono specifici programmi di misurazione. La Regione provvede altresì nelle aree definite prioritarie a intraprendere specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon nell’ambiente chiuso per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo conseguentemente all’adozione di misure correttive.

Nel caso in cui le misurazioni all’interno di abitazioni esistenti presentino una concentrazione media annua di attività di radon in aria superiore al livello di riferimento per gli edifici di nuova costruzione (200 Bq/m3), la Regione promuove e monitora l’adozione di misure correttive in attuazione del principio di ottimizzazione.

 

Ai fini della riduzione del rischio di esposizione dei lavoratori e della popolazione assume particolare importanza l’adozione generalizzata di interventi volti a ridurre l’esposizione al gas radon, sia negli edifici esistenti che in quelli di nuova costruzione, mediante la realizzazione di misure di prevenzione e mitigazione dell’ingresso e delle concentrazioni di radon negli edifici.

Nelle more dell’entrata in vigore di quanto stabilito in attuazione del Piano nazionale d’azione per il radon, resta valido ai sensi della L.r. 3/2022 (art. 66 septiesdecies e art. 3) l’obbligo posto in capo ai Comuni di integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall’esposizione al gas radon in ambienti chiusi nonché il riferimento alle «Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor», approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, che costituiscono un valido strumento operativo per i Comuni, per i progettisti e per i costruttori edili, fornendo indicazioni e suggerimenti riguardanti la realizzazione di nuovi edifici radon resistenti e le soluzioni tecniche da adottare per ridurre l’esposizione al gas radon nel caso di edifici esistenti, in raccordo con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

 

Lo scopo del decreto 101, ripreso anche dalla Legge Regionale 3/2022, è quello di sensibilizzare la popolazione rispetto ad un rischio ubiquitario e sinora poco percepito e di informare sui modi con cui si può gestire e ridurre. Le aree individuate come “prioritarie” non sono le uniche in cui il problema esiste bensì quelle in cui si è ritenuto di dare una priorità agli interventi di sensibilizzazione, che devono essere estesi a tutta la regione. Poiché non esiste un valore soglia al di sotto del quale il rischio è nullo, ci si aspetta in realtà che il numero di casi di tumore al polmone attribuibile al radon sarà maggiore nelle aree più densamente abitate che sono ubicate nella fascia di pianura, anche se in queste zone le concentrazioni di radon indoor sono mediamente più basse.

Sarà cura della Regione, in collaborazione con le ATS ed ARPA, promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione per la comunicazione efficace e corretta su tutto il territorio regionale del rischio radon.

 

 

ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA

 

COMUNE PROV ABITANTI
     
1 ABBADIA LARIANA LC 3198
2 ALGUA BG 656
3 ANFO BS 448
4 AVIATICO BG 575
5 BAGOLINO BS 3747
6 BESANO VA 2508
7 BISUSCHIO VA 4268
8 BRANZI BG 666
9 CAINO BS 2141
10 CAMPODOLCINO SO 927
11 CARONA BG 286
12 CASARGO LC 837
13 CASSIGLIO BG 110
14 CASTANO PRIMO MI 10871
15 CASTELLO DELL’ACQUA SO 614
16 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 3348
17 CASTO BS 1623
18 CHIAVENNA SO 7161
19 CLUSONE BG 8498
20 COSTA DI SERINA BG 4753
21 CUNARDO VA 2887
22 DERVIO LC 2582
23 FERRERA DI VARESE VA 705
24 FINO DEL MONTE BG 1141
25 FONTENO BG 566
26 FOPPOLO BG 167
27 GANDELLINO BG 961
28 GEROLA ALTA SO 161
29 GHEDI BS 18496
30 GORDONA SO 1925
31 GROMO BG 1133
32 GROSIO SO 4356
33 IDRO BS 1865
34 ISOLA DI FONDRA BG 171
35 LAVENONE BS 487
36 LENNA BG 553
37 LIVIGNO SO 6904
38 LODRINO BS 1624
39 LOVERO SO 625
40 MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA VA 2390
41 MAZZO DI VALTELLINA SO 1024
42 MESE SO 1798
43 MEZZOLDO BG 164
44 MOIO DE’ CALVI BG 195
45 MONTIRONE BS 5067
46 ODOLO BS 1917
47 OLIVETO LARIO LC 1193
48 OLMO AL BREMBO BG 486
49 OLTRESSENDA ALTA BG 144
50 ONORE BG 919
51 PIARIO BG 1007
52 PIAZZA BREMBANA BG 1193
53 PIAZZATORRE BG 389
54 PIAZZOLO BG 87
55 PIURO SO 1873
56 PONTE DI LEGNO BS 1761
57 PONTE IN VALTELLINA SO 2250
58 PONTE NOSSA BG 1716
59 PREMANA LC 2174
60 PREMOLO BG 1058
61 RIVA DI SOLTO BG 881
62 SABBIO CHIESE BS 3915
63 SALTRIO VA 2983
64 SAMOLACO SO 2860
65 SAN GIACOMO FILIPPO SO 369
66 SELVINO BG 1990
67 SERNIO SO 476
68 SOLTO COLLINA BG 1777
69 SONGAVAZZO BG 696
70 SPRIANA SO 79
71 TEMU’ BS 1105
72 TORRE DI SANTA MARIA SO 2388
73 TOVO DI SANT’AGATA SO 626
74 VALBONDIONE BG 972
75 VALDIDENTRO SO 4129
76 VALDISOTTO SO 3595
77 VALFURVA SO 2508
78 VALGOGLIO BG 586
79 VALLIO TERME BS 1408
80 VALNEGRA BG 215
81 VALVESTINO BS 173
82 VANZAGHELLO MI 5246
83 VARENNA LC 723
84 VERVIO SO 202
85 VESTONE BS 4174
86 VEZZA D’OGLIO BS 1474
87 VILLA DI CHIAVENNA SO 6612
88 VILLA D’OGNA BG 968
89 VIONE BS 622
90 VOBARNO BS 8259

 

 

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